Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11837 del 4 luglio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Integra il reato previsto dall'art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la spedizione di rifiuti all'estero senza che il soggetto esportatore ed originatore di essi, responsabile del carico fino all'arrivo a destinazione, sia munito della apposita licenza ASQIQ di registrazione per le imprese straniere fornitrici dei rifiuti destinati all'importazione. (Rigetta, Trib. lib. Ravenna, 20 dicembre 2011).

(massima n. 2)

In merito alla normativa italiana relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'art. 194 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) fa riferimento alle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari. Orbene, tale rinvio alle regole che discendono dai regolamenti recanti la disciplina di siffatta materia, dagli accordi bilaterali di cui all'art. 19 del Regolamento CEE n. 259 del 1993, deve intendersi esteso ai regolamenti della Comunitą o dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina. Altresģ, la struttura dei regolamenti europei ha comportato il recepimento delle risposte che gli Stati non membri hanno fornito ai questionari loro inviati, avendo l'istituzione europea ritenuto di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare per le varie tipologie di rifiuti. Orbene, l'art. 18 del Regolamento CEE n. 1013 del 2006 impone nei confronti degli Stati che nell'apposito questionario hanno dichiarato che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, una procedura di controllo volta appunto a ricostruire la tracciabilitą del rifiuto. In definitiva, in relazione alla gestione complessiva dei rifiuti dalla sua origine sino all'arrivo al reale destinatario, il soggetto responsabile di tutte le attivitą di controllo non potrą che essere quello originatore dei rifiuti.

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