Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12946 del 1 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto di rifiuti, l'occasionalità del trasporto non è un requisito previsto dalla normativa per escludere l'obbligo della comunicazione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in quanto, secondo l'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, in caso di trasporti saltuari di rifiuti non pericolosi effettuato dal loro produttore, non eccedenti la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri per volta, si è esonerati soltanto dalla necessità del formulario di cui all'art. 193: pertanto gli imprenditori che producano rifiuti e li trasportino, indipendentemente dal fatto che il trasporto possa essere occasionale, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo. La mancata conoscenza della necessità di iscrizione all'Albo non integra né errore di diritto, né errore sul fatto di cui all'art. 47 cod. pen. se fondati sulla personale convinzione che il titolare dell'impresa abbia dell'applicabilità nei suoi confronti di un obbligo penalmente presidiato, soprattutto se tale convinzione derivi dal silenzio serbato sul punto dal proprio consulente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.