Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 54995 del 24 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti metallici, ricorre l'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 stante la non occasionalitą della condotta (il numero dei trasporti ed il complessivo quantitativo di materiale conferito superiore di ben tre volte rispetto al limite massimo dei trasporti "in deroga", fissato dall'art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006); inoltre, sussiste l'elemento soggettivo della contravvenzione se l'imputato, prima di conferire ripetutamente i rifiuti ferrosi dietro corrispettivo, non abbia adempiuto all'obbligo strumentale di informazione, di aver cioč richiesto indicazioni e chiarimenti all'autoritą amministrativa competente ovvero ad altro organo qualificato, sulla possibilitą di svolgere da privato l'attivitą senza ottenere una specifica autorizzazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.