Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 11161 del 23 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il principio del "ne bis in idem", secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica "causa petendi", l'efficacia panprocessuale delle pronunce della S.C. sulla giurisdizione non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione ("personae", "causa petendi" e "petitum"), atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l'esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa ("petitum" sostanziale), sicché, ove la S.C. abbia già statuito sulla giurisdizione in altro e precedente giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. proposto in un successivo giudizio, instaurato dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati nel primo, quand'anche l'atto introduttivo del secondo giudizio abbia evocato solo il convenuto principale nel primo (ma sia poi risultato legittimamente estensibile a tutte le altre parti, chiamate in causa dal convenuto principale), con il medesimo "petitum" (sebbene parzialmente ridotto solo nel "quantum") e sostanzialmente la medesima "causa petendi" (per quanto diversamente qualificata rispetto alla domanda del primo giudizio).

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