Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3941 del 24 luglio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'attivitā di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge (artt. 188, c. 3, lett. a) e 189, c. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attivitā svolta a favore del territorio di riferimento e cioč come attivitā prevalente per conto degli locali soci. Per una societā in house, avente per oggetto la gestione di servizi pubblici, l'attivitā che deve essere prevalente č quella da svolgere in attuazione di tale incarico di servizio pubblico attribuito dagli enti locali.

(massima n. 2)

Non avendo lo Stato ancora emanato alcun regolamento per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (art. 195, c. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006), si applicano i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti".

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