Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 503 del 3 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attivitą di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce per qualificazione di legge (artt. 188, comma 3, lett. a), e 189, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attivitą svolta a favore del territorio di riferimento (Conferma della sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 539/2013).

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