(massima n. 1)
            Il  privato  che  intenda  svolgere  un'attività  di gestione di rifiuti (nella specie, dopo la raccolta, i rifiuti prodotti da terzi venivano consegnati per fini di lucro ad un  operatore  professionale)  deve  assolvere,  con  il criterio  dell'ordinaria  diligenza,  al  c.d.  dovere  di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento,  per  conseguire  la conoscenza  della legislazione  vigente  in  materia  e  solo  l'assolvimento  di tale  obbligo  scusa  l'ignoranza  della  legge  penale  (nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse mettersi in dubbio  che,  anche  senza  una  particolare  avvedutezza, per  poter  commercializzare  344  kg  di  rifiuti  metallici occorresse  quantomeno  informarsi  presso  l'autorità  se ciò  poteva  essere  fatto  liberamente  o  se  occorresse invece una qualche forma di autorizzazione).