Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23908 del 19 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 30 della legge n. 221/2015, che ha modificato l'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilendo che "alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'art. 266, comma 5", non ha introdotto innovativamente, per i materiali indicati, una inoperatività della deroga in precedenza non sussistente; in realtà, la "deroga alla deroga" in tal modo operata si limita semplicemente ad escludere l'esenzione, dall'obbligo della comunicazione al catasto dei rifiuti, della tenuta del registro di carico e scarico, della compilazione del F.I.R. e dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di quelle attività di trasporto e raccolta che, anche se esercitate "commercialmente" (posto che tale era il presupposto della "facilitazione" di cui all'art. 266, comma 5 cit.), abbiano tuttavia ad oggetto il rame e i metalli ferrosi e non ferrosi, in tal modo tornando ad applicarsi in questi casi le più rigorose regole generali. Di conseguenza, nulla è stato innovato quanto al fatto che, già precedentemente all'introduzione della nuova disposizione, fosse richiesto, per l'esenzione suddetta, l'esistenza di titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante; sicché, il fatto che ora, per chi eserciti l'attività commerciale in forma ambulante di trasporto o raccolta di metalli e rame, siano richiesti gli adempimenti sopra elencati, non significa che gli stessi non fossero richiesti in precedenza per chi a tale attività commerciale ambulante non fosse abilitato formalmente. In tema di rifiuti, il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del predetto D.Lgs., introdotto dalla L. n. 221 del 2015. (In motivazione la S.C. ha precisato che a seguito di tale modifica normativa - che ha escluso l'applicabilità, per le attività ambulanti di raccolta e trasporto di rifiuti metallici, dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall'art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 - la valutazione della rilevanza penale delle condotte anteriori alla novella richiede tuttora l'accertamento dell'esistenza e validità del titolo abilitativo al commercio e della riconducibilità del rifiuto all'attività autorizzata, mentre tale verifica non occorre per le condotte successive, avuto riguardo all'inapplicabilità "tout court" della deroga di cui al citato comma quinto dell'art. 266). (Annulla senza rinvio, G.I.P. Trib. Asti, 24 aprile 2014) .

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