(massima n. 1)
            In  tema  di raccolta  e  trasporto  in  forma  ambulante  di  rifiuti in  genere  e,  con  riguardo  a  quelli metallici,  di  condotte  anteriori  all'introduzione  dell'art. 188, comma primo-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte  della L.  28  dicembre  2015,  n. 221,  operando,  per quelle successive, l'espressa esclusione dell'applicabilitą della disciplina  di cui  all'art. 266, comma quinto,  D.Lgs. cit.,  ai  fini  dell'esenzione  dagli  ordinari  obblighi  gravanti sui  gestori  ambientali,  prevista  dal  predetto  art.  266, comma quinto, occorre che il detentore sia in possesso del  titolo  abilitativo  per  l'esercizio  dell'attivitą commerciale  in forma ambulante  ai sensi  del  D.Lgs.  31 marzo  1998,  n.  114,  che  si  tratti  di  rifiuti  costituenti oggetto  del  suo  commercio  in  conformitą  a  tale normativa  e  che  i  rifiuti  stessi  non  siano  pericolosi  o comunque  riconducibili a  categorie  autonomamente disciplinate.  (Fattispecie  relativa  a  raccolta  e  trasporto, prima della L. n. 221 del 2015, di una fotocopiatrice e di due blocchi di motore di autovettura, con riferimento alla quale la Corte ha escluso l'operativitą della deroga ex art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'autorizzazione  al  commercio  ambulante  di  rottami ferrosi  posseduta  da  uno  degli  imputati,  giacché  tali rifiuti,  assoggettati  a  speciali  discipline  ed  in  parte pericolosi,  mai  avrebbero  potuto  costituire  oggetto  di commercio ambulante). (Rigetta,  App.  Palermo,  27 maggio 2016). In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere e, nel caso dei rifiuti metallici, di  attivitą  effettuata  antecedentemente  all'entrata  in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152 del  2006,  occorre  che  il  detentore  sia  in  possesso  del titolo  abilitativo  per  l'esercizio  di  attivitą  commerciale  in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114,  che  si  tratti  di  rifiuti  che  formano  oggetto  del  suo commercio cui  sia  effettivamente  applicabile  detta disciplina  e  che  detti  rifiuti  non  siano  qualificabili  come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro peculiaritą, a categorie autonomamente disciplinate.