Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19209 del 16 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere e, con riguardo a quelli metallici, di condotte anteriori all'introduzione dell'art. 188, comma primo-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte della L. 28 dicembre 2015, n. 221, operando, per quelle successive, l'espressa esclusione dell'applicabilitą della disciplina di cui all'art. 266, comma quinto, D.Lgs. cit., ai fini dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma quinto, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivitą commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformitą a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. (Fattispecie relativa a raccolta e trasporto, prima della L. n. 221 del 2015, di una fotocopiatrice e di due blocchi di motore di autovettura, con riferimento alla quale la Corte ha escluso l'operativitą della deroga ex art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'autorizzazione al commercio ambulante di rottami ferrosi posseduta da uno degli imputati, giacché tali rifiuti, assoggettati a speciali discipline ed in parte pericolosi, mai avrebbero potuto costituire oggetto di commercio ambulante). (Rigetta, App. Palermo, 27 maggio 2016). In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere e, nel caso dei rifiuti metallici, di attivitą effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152 del 2006, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attivitą commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio cui sia effettivamente applicabile detta disciplina e che detti rifiuti non siano qualificabili come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro peculiaritą, a categorie autonomamente disciplinate.

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