Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29652 del 9 novembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rifiuti, i materiali dragati di cui all'art. 184-quater, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, cessano di essere rifiuti (c.d. End of Waste) qualora, all'esito di operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) soddisfino una serie di requisiti e siano utilizzati in conformitā a determinate condizioni, diverse a seconda che essi siano utilizzati in un sito o direttamente all'interno di un ciclo produttivo; ne consegue che, in mancanza del verificarsi di dette condizioni, il trasporto dei fanghi di dragaggio al di fuori dello stabilimento necessita del FIR e della dichiarazione di conformitā. (Annulla con rinvio, Trib. Gorizia, 23 maggio 2017).

(massima n. 2)

La mancata verifica degli specifici adempimenti previsti dall'art. 184-quater D.Lgs. n. 152/2006 non consente di ritenere che i fanghi di dragaggio abbiano cessato la loro qualifica di rifiuti e possano conseguentemente essere trasportati senza il FIR, la cui presenza č imprescindibile ai fini della tracciabilitā del rifiuto, e, insieme ad esso, alla dichiarazione di conformitā, attestante a sua volta il regolare adempimento alla procedura di recupero.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.