Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45023 del 2 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i. e del D.L.vo n. 4/08 il materiale composto da detriti ed inerti da demolizione rappresenta rifiuto non pericoloso il cui riutilizzo necessita di preventivo trattamento e per il quale si rende comunque necessario (al fine di un suo riutilizzo in altre categorie di lavori: da quelli stradali, ferroviari a quelli edili) un processo di recupero; il riutilizzo - infatti - non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita. In tale prospettiva - dunque - i detriti ed inerti da demolizione rientrano nella disciplina dei rifiuti, non essendo qualificabili quali sottoprodotti.

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