Cassazione penale Sez. III sentenza n. 53136 del 28 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

I materiali che residuano da lavori di demolizione (nella specie "fresato d'asfalto" derivante dalle attività di scarifica di una pista aeroportuale) rientrano nel novero dei rifiuti per presunzione ex lege iuris tantum perché l'art. 184, comma 3, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006 definisce, ex positivo iure, rifiuti speciali quelli derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché quelli che derivano dalle attività di scavo, ferma restando la possibilità di gestire gli stessi come sottoprodotti, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis cit. dec. Per accertare se il trattamento cui è sottoposto il materiale prima del riutilizzo possa rientrare nella normale pratica industriale, vanno esclusi da tale nozione tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale viene utilizzato (nella specie, ai fini del suo riutilizzo quale componente del nuovo conglomerato bituminoso, il fresato non veniva impiegato "tal quale", ma era sottoposto a una lavorazione a caldo che, attraverso la miscelazione con altre componenti vergini, dava luogo a un materiale diverso da quello originario). Il requisito della certezza dell'utilizzo del sottoprodotto va apprezzato con riferimento esclusivo alla fase della produzione, quella in cui, a seconda del comportamento o delle intenzioni del produttore, si può stabilire se egli si disfi o abbia intenzione di disfarsi della sostanza, ovvero intenda procedere ad un riutilizzo di essa che deve essere preventivamente individuato e programmato; pertanto, tale opzione non può subentrare dopo che la sostanza abbia assunto la natura di rifiuto (nel caso in esame, è risultato che sin dall'inizio il fresato d'asfalto non dovesse essere utilizzato per intero, in quanto era certo che una parte cospicua di esso, pari al 45%, non sarebbe stata riutilizzata e perciò costituiva a tutti gli effetti un rifiuto). I materiali che residuano da lavori di demolizione ("fresato d'asfalto" derivante dalle attività di scarifica di una pista aeroportuale) rientrano nel novero dei rifiuti per presunzione ex lege iuris tantum, ferma restando la possibilità di gestire gli stessi come sottoprodotti purché ricorrano tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis D.Lgs. 152/06: in particolare, da un lato, il requisito della certezza dell'utilizzo del sottoprodotto va apprezzato con riferimento esclusivo alla fase della produzione e, dall'altro lato, per accertare se il trattamento cui è sottoposto il materiale prima del riutilizzo possa rientrare nella "normale pratica industriale", vanno esclusi gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale viene utilizzato (nella specie, ai fini del suo riutilizzo quale componente del nuovo conglomerato bituminoso, il fresato non veniva impiegato "tal quale", ma era sottoposto a una lavorazione a caldo, che, attraverso la miscelazione con altre componenti vergini, dava luogo a un materiale diverso da quello originario).

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