Cassazione civile Sez. II sentenza n. 944 del 20 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di gestione di rifiuti (nel caso di specie liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico) la mera eventualitą di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, della sostanza di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi (al riguardo derivante dall'inclusione nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 22 del 1997) non vale ad escludere la stessa dal novero dei rifiuti, con la conseguenza che sussiste a carico del trasportatore l'obbligo di relativa registrazione, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.