Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5976 del 18 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Per i piccoli imprenditori artigiani, poiché l'esenzione dall'obbligo di comunicazione annuale delle quantitą di rifiuti prodotti e delle loro caratteristiche qualitative opera, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione ai soli rifiuti non pericolosi, analogamente, l'esenzione dall'obbligo di tenuta dei registri carico e scarico, disposta dall'art. 12, comma primo, del medesimo decreto, che individua i propri destinatari con riferimento ai soggetti di cui all'art. 11, comma terzo, deve ritenersi limitata ai registri relativi a rifiuti non pericolosi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.