Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28229 del 10 luglio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il coke da petrolio (o pet-coke), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dall'art. 293 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente) - che prescrive che negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta (sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte quinta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, alle condizioni ivi fissate - e solo in tal caso opera il disposto del precedente art. 185 che, nell'elencare le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, contemplava (al primo comma, lett. i, prima della riformulazione della disposizione ad opera del successivo decreto correttivo: art. 2, comma 22, D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo, sicché non trovava applicazione in particolare la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Quest'ultima invece era - ed è tuttora - pienamente operante ed applicabile ove il coke, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo, come nell'ipotesi in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'Allegato X cit., e richieda quindi un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.

(massima n. 2)

Il coke da petrolio (o pet-coke), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dall'art. 293, D.Lgs. n. 152 del 2006 - che prescrive che negli impianti disciplinati dal Titolo I e dal Titolo II della parte quinta (sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte quinta del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, alle condizioni ivi fissate - e solo in tal caso opera il disposto del precedente art. 185 che, nell'elencare le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, contemplava (al primo comma lett. i), prima della riformulazione della disposizione ad opera del successivo decreto correttivo: art. 2, comma 22, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo, sicché non trovava applicazione in particolare la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Quest'ultima invece era - ed è tutt'ora - pienamente operante ed applicabile ove il coke, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo, come nell'ipotesi in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'Allegato X cit., e richieda quindi un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità. Il coke da petrolio (o pet-coke), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dall'art. 293 del D.Lgs. n. 152/2006 che prescrive che negli impianti disciplinati dal Titolo I e dal Titolo II della Parte V (norme in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera) diversamente, ovvero ove non risultino soddisfatte le condizioni prescritte in attuazione all'art. 293, nell'Allegato X alla Parte V, e quindi il coke richieda un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità, esso costituisce a tutti gli effetti un rifiuto. In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet-coke) commercializzato e destinato alla produzione, è consentita purché siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, trova applicazione la generale disciplina autorizzatoria prevista per l'attività di gestione dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'Allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006, richiedendo dunque un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità). (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 23 Gennaio 2008).

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