Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32207 del 7 agosto 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Dove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, ciò esprime già quella volontà dì dismissione che la lett. a) dell'art. 183, comma I, D.Lgs. 152/07 considera qualificante di una sostanza che sia riconducibile alla catalogazione dell'Allegato A al D.Lgs. citato (nella specie, categoria di rifiuti QI: residui di produzione). Tale volontà di dismissione vale poi di risulta ad escludere la configurabilità di un sottoprodotto, tanto più se la sostanza necessita di "trasformazione preliminare" per la sua utilizzabilità in un successivo processo produttivo. E tale è l'operazione di cernita e pulitura che modificano l'identità della sostanza considerato che lo stesso art. 183, comma I, lett. n), prevede la (sola) cernita come operazione che è di per sé qualificabile come di recupero dei rifiuti.

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