Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22021 del 9 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) tuttora in vigore come si rileva tra l'altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dall'art. 256 co. 6 del D.Lgs. n. 152/06, le acque di emodialisi sono da considerarsi rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.