Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9465 del 3 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 212 del D.Lgs. n. 132/2006, deve ritenersi che una società (qualora risultasse dimostrato in punto di fatto), che non effettua la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare [ovvero con operazioni non costituenti, secondo la più recente normativa, parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sotto prodotti] non è tenuta all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali. Tuttavia, ciò non comporta, però, che l'impresa societaria può effettuare eventuali trasporti sporadici di rifiuti propri non pericolosi (cioè sostanzialmente un'attività di gestione, sia pure non sistematica e continuativa, dei rifiuti medesimi) senza alcun controllo. Per tali trasporti "eccezionali", invece, la società si deve avvalere delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo, mentre l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati è comunque inquadrabile nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 256, 1° comma, del D.Lgs. n. 152/2006.

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