Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1188 del 11 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riutilizzo non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al D.Lgs. 152/2006, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.