Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14750 del 9 aprile 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Ove manchino le condizioni per qualificare l'accumulo di rifiuti come deposito temporaneo, anche se si tratta di rifiuti depositati nel luogo di produzione prima della raccolta, il deposito diventa incontrollato e l'attivitā di raccolta č parificabile all'abbandono di rifiuti. Per la configurabilitā del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi non č necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi essendo sufficiente accertare che tali siano alcuni di essi.

(massima n. 2)

Al primo gennaio del 2002 č entrata in vigore in tutta la Comunitā europea la decisione CE n. 532 del 3 maggio 2000 e successive modificazione, con la quale č stato sostituito l'elenco dei rifiuti pericolosi che sono passati da 234 a 405. A seguito di tale nuovo elenco essi sono distinguibili da quelli non pericolosi per mezzo di un asterisco. Inoltre allorché la pericolositā venga fatta derivare dalle sostanze pericolose in esso contenute, sarā necessaria un'analisi per verificare se tali sostanze superino i limiti stabiliti. Quindi esistono due tipi di rifiuti pericolosi: a) quelli contrassegnati con l'asterisco che sono tout court pericolosi senza alcun riferimento espresso alla sostanza pericolosa in esso contenuta, b) quelli considerati pericolosi sub condicione ossia quelli individuati come pericolosi mediante il riferimento alla sostanza contenuta. In tale caso esso č considerato pericoloso solo se la sostanza pericolosa raggiunge determinate concentrazioni. Tale classificazione č stata ribadita con il quinto comma dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il comma 6 dell'introduzione all'allegato D).

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