Cassazione penale Sez. III sentenza n. 833 del 13 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito dei rottami ferrosi, il decreto correttivo n. 4/2008 ha apportato significative modifiche al c.d. Testo Unico Ambientale, eliminando la definizione di "materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche" e riconducendo, quindi, i rottami nel campo di applicazione dei rifiuti. In particolare la qualificazione di materia prima secondaria, allo stato attuale ed al momento del sequestro, poteva e può essere attribuita solo se il rottame proviene da un centro autorizzato di gestione e trattamento rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a quelle dettate nei decreti sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi (e nel relativo regolamento), che indicano le prescrizioni da osservare nelle attività di recupero e le caratteristiche che devono avere i materiali recuperati.

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