Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22743 del 15 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

È ravvisabile un sottoprodotto in quanto il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma "certo, senza previa trasformazione, ed avvenga nel corso del processo di produzione" [Corte di giustizia sez. II, 11/11/2004, C-457/02]. Sicché, per escludere la disciplina sui rifiuti è necessario che a destinare il sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia lo stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualche titolo.

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