Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13754 del 4 aprile 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Nonostante, che nella parte seconda, sezione quarta, allegato X del D.Lgs. 152/2006 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo) alla lettera f) si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre tuttavia che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico" e che "i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto". "Tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione devono risultare da un sistema di identificazione conforme al punto 3". E dunque, necessitando il riutilizzo della sansa una trasformazione preliminare si deve escludere che la stessa possa rientrare nel concetto di sottoprodotto sia. Alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al D.Lgs. 152/2006 che, oltre ad avere abrogato l'art. 14 L. 138/2002, nel fornire all'art. 183 lettera n) la nozione di sottoprodotto, ribadisce la necessitą che per l'impiego non si rendano necessarie operazioni preliminari ed, inoltre, che l'utilizzazione del sottoprodotto debba essere certa e non eventuale.

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