Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37083 del 26 settembre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

I materiali di risulta da demolizioni edilizie e scavi di cantiere possono essere qualificati come sottoprodotti anziché rifiuti da smaltire ai sensi dell'art. 183 lett. n) D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 solo a condizione che essi siano utilizzati in modo certo e diretto ad opera dell'azienda produttrice, senza trasformazioni preliminari e in modo da evitare condizioni peggiorative per l'ambiente o la salute.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b) D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 costituiscono rifiuti speciali quelli derivanti dalle attivitą di demolizione e costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivitą di scavo che possono essere oggetto di limitata riutilizzazione solo quale attivitą di recupero con esclusione che tali materiali possano costituire la materia prima secondaria come definita dall'art. 161 del medesimo decreto.

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