Cassazione penale Sez. III sentenza n. 50129 del 28 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza. La qualificazione di un accumulo di rifiuti come deposito temporaneo ha natura schiettamente normativa e non naturalistica e quindi è di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, sicché, in relazione ad essa, i testi, anche se qualificati, non sono abilitati ad esercitare alcun potere definitorio (nella specie, è stato escluso che la natura di deposito temporaneo invocato dall'imputato potesse dipendere da quanto affermato in dibattimento da uno degli agenti di polizia giudiziaria che avevano eseguito il sopralluogo da cui era scaturita la notizia di reato).

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