(massima n. 1)
            In tema  di gestione  illecita  dei  rifiuti, ricorre  la figura  del deposito  temporaneo solo  nel  caso  di raggruppamento  di rifiuti e  del  loro deposito  preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti  o  in  altro  luogo,  al  primo  funzionalmente collegato,  nella  disponibilità  del  produttore  e  dotato  dei necessari  presidi  di  sicurezza.  La  qualificazione  di  un accumulo di rifiuti come deposito temporaneo ha natura schiettamente normativa e non naturalistica e quindi è di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, sicché, in relazione ad essa, i testi, anche se qualificati, non sono abilitati ad esercitare alcun potere definitorio (nella specie, è stato escluso che la natura di deposito temporaneo invocato  dall'imputato  potesse  dipendere  da  quanto affermato  in  dibattimento  da  uno  degli  agenti  di  polizia giudiziaria che avevano eseguito il sopralluogo da cui era scaturita la notizia di reato).