Cassazione penale Sez. III sentenza n. 52993 del 18 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la qualificazione di un oggetto quale rifiuto, come definito dall'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, l'azione del disfarsi va interpretata alla luce della finalitā della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione: pertanto, la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegue a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sull'utilitā, per il medesimo, dei predetti materiali (nella specie, č stata esclusa la sussistenza di un deposito temporaneo perché sia la presenza sul terreno di rifiuti di diversa composizione e natura, compresi quelli di natura pericolosa, sia la loro collocazione direttamente sul terreno senza alcuna cautela, esposti agli agenti atmosferici, e buttati alla rinfusa, dimostravano il loro definitivo abbandono).

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