Cassazione penale Sez. III sentenza n. 56277 del 24 ottobre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Deve ritenersi integrata la contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. n. 152/2006) nel caso in cui il materiale vegetale bruciato non sia prodotto sul terreno ove avviene la combustione e questa non sia finalizzata al reimpiego come concime o ammendante dei residui, bensģ alla mera eliminazione del rifiuto.

(massima n. 2)

Commette il reato di attivitą di gestione di rifiuti non autorizzata il titolare di una impresa operante nell'ambito della sistemazione di parchi, giardini ed aiuole che ripetutamente provveda a bruciare su un terreno di cui aveva disponibilitą i rifiuti vegetali prodotti dalla propria attivitą.

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