(massima n. 1)
            I materiali  inerti  di  composizione  eterogenea (nella  specie,  un miscuglio  di  cotto,  cemento  e calcestruzzo), sottoposti a procedimento di macinatura e non  destinati  ad  attivitą  di  recupero,  non  sono assoggettati  alla  disciplina  delle  materie  prime secondarie, ma costituiscono veri e propri rifiuti. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Padova, 24 maggio 2011).