Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25206 del 16 maggio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

I materiali inerti di composizione eterogenea (nella specie, un miscuglio di cotto, cemento e calcestruzzo), sottoposti a procedimento di macinatura e non destinati ad attivitą di recupero, non sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie, ma costituiscono veri e propri rifiuti. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Padova, 24 maggio 2011).

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