(massima n. 1)
            Gli imballaggi  in  plastica sottoposti  ad  apposito procedimento di triturazione, non sono assoggettati alla disciplina  delle  materie  prime  secondarie  o  dei sottoprodotti,  ma  costituiscono  rifiuti.  (Rigetta,  Trib. Nicosia, 18 gennaio 2010).