Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5033 del 17 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Tenendo anche conto che l'art. 178, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), richiama la responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, va affermata la responsabilitą di tutti i soggetti investiti della legale rappresentanza di una societą che effettuava stoccaggio e lavorazione di rifiuti, quando l'asserita ripartizione di fatto delle attribuzioni dei singoli amministratori non sia rigorosamente provata in modo da superare il dato significativo della posizione di assoluta paritą dei vari amministratori (nella specie, la Corte ha osservato che lo svolgimento dell'attivitą di gestione illecita nella sede della societą permetteva a tutti gli amministratori di prendere cognizione della violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall'autorizzazione).

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