Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5442 del 15 dicembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati ambientali, la natura di rifiuto di un materiale o di una sostanza - una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis T.U.A.) - non viene meno in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autoritą (oppure creato proprio a tal fine).

(massima n. 2)

In materia di gestione dei rifiuti, acquisita la qualitą di "rifiuto" di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontą del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilitą che potrebbe ritrarne il cessionario. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva negato la natura di rifiuto a segatura e truciolati, costituenti scarti di lavorazioni in legno, per il fatto che gli stessi erano stati regolarmente ceduti dal detentore a terzi). (Annulla con rinvio, Trib. Asti, 8 febbraio 2016).

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