Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3720 del 30 agosto 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), da parte del gestore del servizio idrico integrato (che utilizzi canali consortili od acque irrigue come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura) appartiene alla giurisdizione ordinaria, allorché la normativa regionale di dettaglio preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all'esito di una procedura negoziale (Conferma della sentenza del T.a.r. Marche, Ancona, sez. I, n. 207/2016). La controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica, ai sensi dell'art. 27, c. 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 36, e successivamente dell'art. 166 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte del gestore del servizio idrico integrato (che utilizzi canali consortili od acque irrigue come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura) appartiene alla giurisdizione ordinaria, allorché la normativa regionale di dettaglio, come nel caso di specie, preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all'esito di una procedura negoziale, differenziandosi in tale modo dalla contribuzione di bonifica prevista dall'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, costituente invece un'obbligazione tributaria a carico dei consorziati. È stato invero sottolineato che in tali ipotesi l'obbligazione gravante sul gestore nasce dal momento negoziale della convenzione tra Autorità d'Ambito e Consorzio di bonifica, e ciò evidenzia un modello differente rispetto a quello del contributo (per la gestione delle opere di bonifica) dovuto, alla stregua di onere reale (art. 860 c.c.), dai soggetti proprietari dei fondi ricompresi nei consorzi, avente natura indiscutibilmente tributaria, e dunque rientrante nella giurisdizione tributaria. Come ha osservato anche dalla giurisprudenza amministrativa la bilateralità della fonte determinativa del contributo esclude la connotazione propriamente tributaria, avendo la legge attribuito rilievo genetico e funzionale alla volontà delle parti nella costruzione della prestazione del servizio fornito dal Consorzio ed a quella, sinallagmatica, assicurata dal gestore, così che il canone dovuto dal gestore si atteggia principalmente quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà non trae origine dall'atto impositivo, ma piuttosto dalla contrattazione che si colloca a monte, e che, seppure imposta dalla legge, resta espressiva nei suoi contenuti dell'autonomia negoziale.

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