Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4309 del 20 febbraio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Occorre distinguere tra contributi dovuti dai proprietari - che obbligatoriamente fanno parte del consorzio per essere i loro fondi compresi nel perimetro consortile e traggono benefici dalle strutture di quello - e somme dovute da coloro che, pur non essendo proprietari di fondi compresi nel perimetro consortile, nondimeno utilizzano i canali consortili come recapito dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi od industriali esterni; in tale quadro, solo le controversie sui primi vanno ricondotte, in virtų della confermata loro natura di oneri reali gravanti sul fondo, alla giurisdizione delle commissioni tributarie, mentre quelle sulle seconde vanno devolute, per la prevalenza della natura negoziale resa palese dalla previsione di una necessaria determinazione convenzionale di modalitā ed entitā del corrispettivo della fruizione dell'utilizzo, a quella del giudice ordinario.

(massima n. 2)

La controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica dal gestore del servizio idrico integrato che, pur non potendo qualificarsi appartenente necessario al consorzio stesso, non essendo proprietario di terreni compresi nell'ambito territoriale di quest'ultimo, ne utilizzi canali e strutture come recapito di scarichi provenienti da insediamenti abitativi od industriali esterni, č devoluta alla giurisdizione ordinaria quando la normativa regionale di dettaglio preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all'esito di una procedura negoziale, atteso che tale ipotesi č estranea a quella prevista dall'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933, costituente, invece, un'obbligazione tributaria imposta ai proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile quale contributo, determinato direttamente dal consorzio percettore, per le opere di bonifica e miglioramento fondiario. (Fattispecie disciplinata dall'art. 6 della L.R. Marche n. 13 del 2013, che distingue due categorie di obbligazioni, l'una configurata quale onere reale a carico dei consorziati per il beneficio ritratto o ritraibile dalle opere consortili; l'altra riservata ai soggetti estranei al consorzio ma utenti particolarmente qualificati delle sue strutture, per la cui determinazione č prevista l'obbligatoria stipula, tra il consorzio ed il gestore suddetto, di una convenzione espressiva, nei suoi contenuti, dell'autonomia negoziale). (Regola giurisdizione).

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