Corte dei Conti sentenza n. 129 del 12 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella tariffa del servizio idrico integrato confluiscono, oltre a componenti di servizio il cui rischio può gravare su soggetti diversi dal gestore del servizio acquedotto, componenti di natura pubblicistica, sempre corrispettiva, poiché connesse alla volontà del fruitore. Esse realizzano ipotesi di "corrispettivo di diritto pubblico", come tali obbligatoriamente poste a carico del fruitore della risorsa idrica, idealmente commisurate ai costi sostenuti dalla collettività e al beneficio reso. Il "rischio" di realizzazione di tali componenti della tariffa non è pertanto allocatale, direttamente, su uno specifico soggetto erogatore della prestazione. Peraltro, la disciplina della refusione delle componenti di ricavo (tariffa) ai vari soggetti che concorrono al piano dei costi (e la distribuzione del rischio di riscossione) soggiace agli accordi e alla disciplina specifica stabilita dalle parti e, per le componenti di costo correlate ad esternalità di sistema e costi sociali, alla disciplina di legge e di regolazione promanate dalle varie autorità coinvolte che esula dalla materia della contabilità pubblica.

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