Corte dei Conti sentenza n. 386 del 21 novembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e dell'art. 155, c. 1, primo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), nella parte in cui imponevano ai cittadini di versare la quota di tariffa dovuta per il servizio di depurazione delle acque anche quando esso manchi o sia temporaneamente inattivo. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è essenzialmente basata sul fatto che "la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza". Ciò significa che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura di servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessa tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è riferito automaticamente nel contratto. Sulla base di tali principi e presupposti, appare evidente che, qualora l'utente non dovesse ricevere il servizio di depurazione, ne viene meno il corrispondente corrispettivo, rappresentato dalla relativa quota di tariffa. Conseguentemente l'utente che ha corrisposto al Comune l'importo dell'intera tariffa ha diritto ad ottenere il rimborso, tempo per tempo, della quota riferita al servizio di depurazione, sempre che quest'ultimo non sia stato fornito in quanto mancavano o manchino impianti di depurazione o questi erano o siano temporaneamente inattivi, previa domanda di rimborso opportunamente documentata. Per quanto riguarda infine il soggetto a carico del quale dovrà essere posto il relativo onere finanziario, questi non può che essere l'Ente che ha riscosso e utilizzato le somme che ora vengono dichiarate a suo tempo non dovute dall'utente, in quanto corrispettivo di un servizio non ricevuto dall'utente medesimo. Ovviamente l'Ente locale interessato, nel rispetto dei principi del bilancio, provvederà ad istituire nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa il cui stanziamento sarà definito sulla base delle domande di rimborso di volta in volta pervenute e utilmente verificate da parte delle competenti strutture amministrative.

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