(massima n. 1)
            Non  č  esigibile  il  pagamento  del canone - o dell'addizionale  o  dei relativi  accessori - di  una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso di mancata  effettiva  fruizione  di  questa  da  parte  del concessionario dovuta ad impossibilitā di funzionamento dell'impianto  ascrivibile  ad  eventi  non  imputabili  al medesimo  concessionario  (ivi  compreso  l'impedimento alla  derivazione  conseguente  alla  condotta  ostativa  od ostruzionistica  di  altra  pubblica  amministrazione), neppure  in  caso  di  clausola  del  disciplinare  di concessione  od  altra  negoziale  che  ne  preveda  il pagamento anche nell'ipotesi in cui il concessionario non possa  fare  uso  della  concessione  per  causa  a  sé  non imputabile,  quella  risultando  invalida  per  non meritevolezza dell'interesse perseguito - ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod. civ. derivante dal contrasto con i principi generali  dell'ordinamento  di  cui  all'art.  41  Cost.  e  di economicitā  vigenti  in  tema  di  produzione,  trasporto  e distribuzione nazionale dell'energia.