Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18221 del 5 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, all'esito del procedimento, č divenuta tecnicamente, parte soccombente.

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