(massima n. 1)
            Il comma  2,  art.  153,  D.Lgs.  n.  152  del  2006, stabilisce  che  "Le  immobilizzazioni,  le  attività  e  le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli  oneri  connessi  all'ammortamento  dei  mutui  oppure i mutui  stessi,  al  netto  degli  eventuali  contributi  a  fondo perduto  in  conto  capitale  e/o  in  conto  interessi,  sono trasferiti  al  soggetto  gestore,  che  subentra  nei  relativi obblighi".  A  fronte  della  richiesta  di  un  Comune  che domanda se  l'IVA  possa  essere  considerata  alla stregua  di  un  contributo, che  l'art.  153,  comma  2, Codice  dell'Ambiente,  menziona  come  entità  da sottrarre  agli  oneri  pregressi  trasferiti  dall'Ente  locale  al gestore,  il  giudice  dei  conti  evidenzia  che,  in  linea  generale, l'IVA non può essere considerata alla stregua di un "contributo" e come tale non conteggiata tra gli oneri da trasferire a carico del soggetto gestore, che è tenuto a corrisponderne  il  rimborso  all'Ente  locale  ai  sensi  della sopra richiamata disposizione. L'Agenzia delle Entrate si è  già  pronunziata  sul  tema  in  questione  emanando diverse  risoluzioni,  e  ha  considerato  i  rimborsi  dati  dal gestore all'Ente locale per le passività pregresse a tutti gli effetti come  "corrispettivi  imponibili a  fini  IVA"  in  quanto attribuiti  a  fronte  della  concessione  in  uso  di  tutte  le immobilizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto  idrico,  considerata  tassabile  ex  art.  3, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, quale "prestazione di servizi" in senso lato.