Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2913 del 14 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

È legittimo l'atto dell'Amministrazione regionale che ha diffidato i Comuni, facenti parte dell'Ambito Territoriale, a trasferire le infrastrutture e gli impianti idrici al gestore unico del servizio, ai sensi dell'art. 153, c. 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), perché il servizio idrico, in quanto servizio pubblico, può essere svolto adeguatamente solo se il gestore ha la dotazione infrastrutturale di cui alle norme di settore. Peraltro, poiché l'ATO è una forma di cooperazione volontaria, basata sulla convenzione perfezionata, ai sensi della L.R. n. 6 del 1996, sussiste l'obbligo dei comuni di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato anche per un ulteriore titolo, che si pone sul piano non normativo ma negoziale, consistente nella convenzione di cooperazione che i Comuni appellanti hanno sottoscritto, nella parte in cui gli stessi si impegnano, in vista del trasferimento al gestore, alla ricognizione delle opere e degli impianti.

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