(massima n. 1)
            È dichiarato estinto - per sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata in udienza, dalla Regione costituita in giudizio - il  processo  relativo  alle  questioni  di  legittimità costituzionale  degli  artt.  2,  comma  7,  3,  comma  9,  4, comma 2, 5, commi 2 e 5, lett. a) e d), e 10, comma 1, della  legge  della  Regione  Lazio  4  aprile  2014,  n.  5, promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), l) ed s), Cost., in relazione agli artt. 147, comma 2, 150, commi 1 e 2, e 154, comma 4), del D.Lgs. n. 152 del 2006; all'art. 12 del D.Lgs. n. 79 del 1999; all'art. 1 della legge n. 481 del 1995; all'art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 70 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 106  del  2011;  all'art.  3-bis,  comma  1-bis,  del decreto-legge  n.  138  del  2011,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011; nonché all'art. 3,  comma  1,  lett.  d),  del  D.P.C.M.  20  luglio  2012.  La rinuncia al ricorso in via principale (in specie, motivata da satisfattiva modificazione delle norme impugnate, medio tempore  inattuate),  qualora  accettata  dalla  controparte costituita,  comporta  l'estinzione  del  processo,  ai  sensi dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti alla Corte costituzionale.