Corte costituzionale sentenza n. 325 del 17 novembre 2010

(3 massime)

(massima n. 1)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2 del 2010 della Regione Campania, il quale prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica e a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere. Le disposizioni censurate violano la normativa statale evocata quale parametro interposto ed emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza". In particolare, la prima disposizione censurata si pone in evidente contrasto con le norme statali interposte che ricomprendono il servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica. Quanto alla seconda disposizione, che individua le figure soggettive cui conferire la gestione del servizio idrico e determina un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere, essa si pone in evidente contrasto con il regime transitorio disciplinato dall'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, il quale non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza". È costituzionalmente illegittimo il c. 1 dell'art. 1 della L.R. n. 2/2010, Campania, il quale prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere, in quanto essa si pone in contrasto con gli artt. 141 e 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, il D.L. n. 135 del 2009 e l'art. 113 TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, che ricomprendono il servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica. La disciplina statale pone una nozione generale e oggettiva di rilevanza economica, alla quale le Regioni non possono sostituire una nozione meramente soggettiva, incentrata cioè su una valutazione discrezionale da parte dei singoli enti territoriali e ponendosi, altresì, in contrasto con il regime transitorio disciplinato dall'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, il quale non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni.

(massima n. 2)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 della Regione Liguria, che, in tema di gestione dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche, attribuisce alla Giunta regionale di una serie di competenze amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI). La disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una disciplina che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti - come invece dispongono le norme interposte evocate dal ricorrente - al COVIRI (ora CONVIRI). Risulta così violato l'evocato parametro costituzionale, che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente" (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 14, della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 della Regione Liguria, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a svolgere una serie di funzioni amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI). Infatti, la Regione è intervenuta, nella materia "tutela dell'ambiente", attribuendo all'Autorità d'ambito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

(massima n. 3)

La disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Ne consegue che, è costituzionalmente illegittimo il c. 1 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti al Coviri (ora Conviri), ai sensi dell'art. 161, c. 4, l. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006. Risulta cosi violato l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente". Inoltre, è costituzionalmente illegittimo il c. 4 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'ambito a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato, "nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, c. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e delle modalità di cui agli artt. 150 e 172 del D.Lgs. n. 152/2006". La norma censurata impone, infatti, l'applicazione del c. 5 dell'art. 113 TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, cioè di un comma abrogato per incompatibilità dall'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. In particolare, il citato c. 5 dell'art. 113 è palesemente incompatibile con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, perché disciplina le modalità di affidamento del Spi in modo difforme da quanto previsto da detti commi. Sono, altresì, costituzionalmente illegittimi i commi 5 e 6 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, in quanto tali norme impongono l'applicazione del c. 15-bis dell'art. 113 TUEL, abrogato per incompatibilità dall'art. 23-bis, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. Il citato c. 15-bis dell'art. 113 TUEL, infatti, è incompatibile con il suddetto art. 23-bis, perché disciplina il regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio pubblico locale in modo difforme da quanto previsto dal parametro interposto. Ne deriva, pertanto, la violazione dell'art. 117, c. 2, lett. e), Cost. Infine, è costituzionalmente illegittimo il c. 14 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, il quale affida all'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) la competenza a definire "i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla L.R. 2 luglio 2002, n. 26, Liguria", in quanto si pone "in contrasto con la normativa statale", cioè con il c. 4, lett. c), del nuovo testo dell'art. 161 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale ha attribuito al COVIRI la relativa competenza. Anche in tal caso, infatti, la Regione è intervenuta, nella materia "tutela dell'ambiente", attribuendo all'Autorità d'ambito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, c. 4, lettera c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.