Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2481 del 26 maggio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Il servizio idrico integrato, a norma dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicitā, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 780/2014).

(massima n. 2)

La delibera n. 585/2012 dell'AEEGSI con cui l'Autoritā ha definito i criteri per le tariffe del sistema idrico integrato-SII, con particolare riguardo alla componente tariffaria relativa agli oneri finanziari del gestore del SII, prevista a copertura del costo di capitale proprio investito, non viola il principio di integrale copertura dei costi (c.d. full cost recovery) e non reintroduce il criterio "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito", di cui all'art. 154, c. 1, D.Lgs. n. 152 del 2006, abrogato dal referendum del 12 e 13 giugno 2011. In particolare, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal Consiglio di Stato ha affermato che "Se, poi, si considera che l'approccio prudenziale adottato dall'AEEGSI nel definire i singoli parametri del MTT, in particolare il diverso calcolo degli oneri fiscali nel settore idrico (rispetto a quello elettrico o del gas), tiene conto delle specificitā tecniche e normative che caratterizzano il SII - nel senso che, attraverso il computo separato degli oneri finanziari e degli oneri fiscali e il correlativo orientamento di ogni singola componente al criterio della sola copertura del costo efficiente, si elimina tendenzialmente ogni elemento di garanzia del rendimento e si perviene al risultato della stretta copertura dei costi di capitale investito e della minimizzazione degli oneri per l'utenza -, la metodologia tariffaria adottata dall'AEEGSI nella delibera n. 585/2012 appare in linea con il dettato referendario e con il principio del c.d. full cost recovery (compreso il costo del capitale, equity e debt), di per sé pienamente compatibile con l'esito del referundum, con conseguente infondatezza delle censure al riguardo mosse dal CODACONS con il primo motivo di primo grado e dalle altre due associazioni di tutela dei consumatori con i primi tre motivi di primo grado, correttamente disattese dal T.a.r. (seppure sulla base di un percorso motivazionale parzialmente diverso da quello qui sviluppato sulla base delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio)".

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