Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9427 del 4 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ICI, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quegli immobili con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale, sicché, per tali impianti, non opera l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504 del 1992, applicabile solo ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

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