Cassazione penale Sez. III sentenza n. 56670 del 18 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di inquinamento delle acque, anche se la metodica normale per accertare il reato di superamento dei limiti tabellari č quella del campionamento medio, la normativa non stabilisce un criterio legale di valutazione della prova, in quanto č consentito all'organo di controllo procedere con modalitā diverse di campionamento qualora ciō sia giustificato da particolari esigenze (nella specie, il prelievo delle acque eseguito con metodo istantaneo era stato necessario a causa dell'irrespirabilitā dell'aria all'interno delle abitazioni in conseguenza dello scarico e comunque si era articolato in quattro distinti prelievi effettuati in momenti diversi e pertanto č stato ritenuto affidabile).

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