Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11884 del 21 febbraio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 36 del 2010, prevede la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o pił sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato D.Lgs., con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, per cui medesime condotte relative ad altre sostanze non costituiscono pił reato e rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 133, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'Allegato 5. (Fattispecie relativa a sostanze di COD, solidi sospesi e PH). (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 28 febbraio 2012).

(massima n. 2)

L'annullamento senza rinvio per il reato di scarico di acque reflue industriali perché il fatto non č pił previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo non impone l'obbligo di trasmettere gli atti all'autoritą amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, non essendovi nella legge di depenalizzazione norme transitorie di contenuto analogo agli artt. 40 e 41, L. 24 novembre 1981, n. 689, la cui operativitą č limitata agli illeciti da essa depenalizzati.

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