Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16623 del 8 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato di liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuitą, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento. (Fattispecie relativa a reflui zootecnici raccolti in vasche e poi sversati in un terreno con successivo ruscellamento in un torrente). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 30 gennaio 2015).

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