Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3354 del 26 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non prevede in alcun modo che i costi della relativa attivitą di controllo debbano pesare sul soggetto controllato, atteso che i costi connessi all'espletamento di un'attivitą istituzionale non possono che gravare sull'amministrazione competente all'esercizio della relativa funzione, trattandosi di attivitą espressamente riservata all'autoritą competente (art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006) e comunque di attivitą connotata da evidente finalitą pubblica.

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