Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36096 del 22 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve essere applicata ai fanghi da depurazione, ex art. 127, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), č individuato nella fine del complessivo trattamento effettuato presso l'impianto di depurazione e finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale - smaltimento o riutilizzo - in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi. Di conseguenza, č applicabile la disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (art. 127, D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti sia nel caso di mancato trattamento nell'impianto di depurazione, sia quando il trattamento venga effettuato in luogo diverso o in modo incompleto, inappropriato o fittizio. (Fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, costituiti da fanghi di depurazione di un impianto di depurazione di acque reflue urbane, di cui era stato omesso lo smaltimento). (Rigetta, Trib. Rieti s.d. Poggio Mirteto, 30 novembre 2009).

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