Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5239 del 15 dicembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di scarico di reflui, può pretendersi la presentazione di una richiesta di autorizzazione all'effettuazione dello scarico, frutto di necessario atto volitivo, a condizione che lo stesso fosse, se non programmato, quanto meno ragionevolmente prevedibile con la conseguenza che, se lo sversamento è il risultato di una condotta accidentale provocata da negligenza, occorre la dimostrazione che il soggetto fosse nelle condizioni di prevedere che tale fatto potesse ragionevolmente verificarsi.

(massima n. 2)

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006 uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che una diversa soluzione interpretativa finirebbe con il configurare il reato in termini di mera responsabilità oggettiva). (Annulla con rinvio, Trib. Vicenza, 4 novembre 2015).

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