Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11518 del 23 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'apertura o, comunque, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue richiede il preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazione rilasciata dalle competenti autoritą sulla base dei criteri e nelle forme indicate dalla legge e non ammette equipollenti. In tema di inquinamento idrico, la finalitą dell'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non č soltanto quella di permettere l'apertura e l'effettuazione dello scarico, ma anche di porre l'amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo ed effettuare ogni successiva attivitą di controllo e prevenzione, con la conseguenza che l'apertura o l'effettuazione di uno scarico in assenza dell'autorizzazione denota una effettiva offensivitą della condotta, in quanto determina una evidente lesione dell'interesse protetto dal precetto penale.

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